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Ordinanza n. 5/2025 - Disciplina vendita o somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro o ceramica estate 2025

Ordinanza n. 5/2025 - Disciplina vendita o somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro o ceramica estate 2025

Data :

28 giugno 2025

Municipium

Descrizione

Da venerdì 27 giugno 2025 a domenica 28 settembre 2025, in orario compreso fra le ore 22.00 e le 07.00 di ogni giorno non è consentito:

  1. consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche comunque intese, fatta eccezione per le pertinenze autorizzate (dehor) ai pubblici esercizi. Il divieto non si applica in occasione di eventi (manifestazioni pubbliche, sagre, etc.) autorizzate dal Comune, limitatamente agli spazi in cui i medesimi sono tenuti.

  2. di consumare bevande analcoliche e/o alimenti sulle aree pubbliche comunque intese in contenitori di vetro o ceramica.

  3. ai titolari o gestori di attività commerciali – compresi i distributori automatici - e pubblici esercizi, in sede fissa o su area pubblica, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di cedere per asporto bevande non alcoliche e/o alimenti, in contenitori di vetro o ceramica.

Da venerdì 27 giugno 2025 a domenica 28 settembre 2025, in orario compreso fra le ore 22.00 e le 07.00 di ogni giorno i titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria potranno cedere per il consumo immediato sul posto, all'interno dei locali di vendita, le bevande alcoliche che siano autorizzati a vendere sino alle ore 24.00, purché la cessione avvenga contestualmente alla vendita dei generi alimentari di propria produzione.

I divieti sopra esposti, salvo ove diversamente specificato, sono riferiti a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

Ai titolari o gestori delle attività indicate sopra è fatto obbligo di informare i propri avventori o clienti mediante affissione dell’ordinanza, nella parte aperta al pubblico, di ciascun esercizio.

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €.

Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2025, 15:42

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