Polizia Locale - Sanzioni
Ultima modifica 28 giugno 2024
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative può essere effettuato mediante le seguenti modalità:
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a mezzo di servizio PagoPA;
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a mezzo di bonifico bancario (indicando nella causale il numero del verbale e la targa del veicolo sanzionato) al seguente IBAN IT64Q0503449450000000089010.
RICORSI
Ricorso sanzioni Codice della strada
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l’interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi (a sua scelta, con l’avvertenza che la presentazione dell’uno esclude la possibilità di proporre l’altro):
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entro 60 gg. dalla contestazione della violazione o della notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di SAVONA, da presentarsi al citato Servizio di Polizia Locale ovvero da inviarsi agli stessi con lettera raccomandata A.R.. Il Prefetto, se riterrà fondato l’accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (artt. 203 e 204 C.d.s.);
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entro 30 gg. (60 gg. se il ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione della violazione o della notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di SAVONA. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice o spedito con lettera raccomandata A.R.. Ai sensi dell’art. 7, comma 13, del d.lgs. 01 settembre 2011, n. 150 e ss.mm.ii., il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e “spese forfetizzate” secondo gli importi in vigore.
Ricorso sanzioni amministrative "generiche"
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a norma dell'art. 17 della legge 689/1981 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.